Data inizio
19 Giu 2024
Rassegna stampa

Con l’entrata in applicazione dello Strengthening Organic Enforcement (in sigla SOE), a partire dal 19 marzo 2024 qualsiasi operatore statunitense che manipola prodotti agricoli biologici deve essere certificato.

Ai sensi delle definizioni statunitensi, “Manipolare” significa vendere, trasformare o confezionare prodotti biologici. Si possono pertanto distinguere attività di manipolazione in cui può esserci contatto fisico con i prodotti agricoli come: selezione, condizionamento, trattamento, imballaggio, riconfezionamento, etichettatura, stoccaggio, ricezione o carico. Con l’SOE si è avuto un ampliamento delle attività che rientrano nella categoria delle “manipolazioni”, considerando anche quelle che escludono il contatto fisico con il prodotto, quali vendita, commercio, facilitazione della vendita o del commercio, importazione o esportazione. Questo significa che la maggior parte degli operatori statunitensi che operano nel settore biologico devono essere certificati.

Esistono poche eccezioni, consultabili al Paragrafo 205.101 dello standard NOP, “esenzioni dalla certificazione”, di cui si riportano alcuni esempi:

  • un'azienda di produzione o manipolazione che vende prodotti agricoli come “biologici” ma il cui reddito agricolo lordo derivante dalle vendite biologiche ammonta a 5.000 dollari o meno all'anno:
  • un esercizio di vendita al dettaglio che non trasforma prodotti agricoli di produzione biologica;
  • uno stabilimento al dettaglio che trasforma, nel punto di vendita finale, prodotti agricoli certificati come 100% organic, organic o made with organic.
  • un'azienda di movimentazione che tratta solo prodotti agricoli che contengono meno del 70% di ingredienti biologici (come descritto nel § 205.301(d)) o che identifica solo ingredienti biologici sul pannello informativo;
  • un’azienda che riceve, immagazzina e/o prepara per la spedizione, ma non tratta altrimenti prodotti agricoli biologici che: siano racchiusi in confezioni o contenitori sigillati, a prova di manomissione, etichettati per la vendita al dettaglio prima di essere ricevuti o acquistati dall’azienda e rimangano negli stessi imballaggi o contenitori sigillati a prova di manomissione, etichettati per la vendita al dettaglio e non altrimenti manipolati durante il controllo dell’operazione.

Un’operazione che acquista, vende, riceve, immagazzina e/o prepara per la spedizione, ma non tratta altrimenti prodotti agricoli biologici già etichettati per la vendita al dettaglio che siano racchiusi in confezioni o contenitori sigillati, a prova di manomissione, etichettati per la vendita al dettaglio, prima di essere ricevuti o acquistati dall’azienda e rimangano negli stessi imballaggi o contenitori sigillati a prova di manomissione, etichettati per la vendita al dettaglio e non altrimenti manipolati durante il controllo dell’operazione.

A prescindere dalle esenzioni di cui sopra, il punto più delicato ed importante per gli esportatori bio europei è legato alla nuova figura di IMPORTATORI, introdotto dall’SOE e la cui definizione è la seguente: “Organic importer. The operation responsible for accepting imported organic agricultural products within the United States and ensuring NOP Import Certificate data are entered into the U.S. Customs and Border Protection import system of record”. A prescindere dalla destinazione effettiva della merce è pertanto necessario identificare l’operatore responsabile per lo sdoganamento (importatore), che dovrà giocoforza ottenere la certificazione NOP.

L’elenco degli organismi di certificazione accreditati USDA autorizzati a certificare le operazioni secondo gli standard biologici USDA è disponibile a questo link.

Fonte: CCPB