Regolamento (UE) 2024/2975 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/09/2024, lettera DG AGRI agli Organismi di Controllo del 03/12/2024, di Michela Coli

Recentemente sono stati pubblicati due documenti da parte della Commissione Europea, il cui scopo è quello di fornire indicazioni precise e aggiornate su come gestire i controlli in ingresso in Unione Europea delle merci biologiche provenienti da Paesi Terzi e considerate ad alto rischio.

Importazione di prodotti biologici nel Regno Unito: slitta l'obbligo di emissione dei GB-COI

L’autorità britannica DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) ha informato tutti gli Organismi di Controllo e le Autorità coinvolte nel processo di certificazione dei prodotti biologici che l’obbligo di presentare i Certificati di Ispezione (COI) per i prodotti biologici che entrano in Gran Bretagna dall'Unione europea, Svizzera ed European Economic Area (EEA) avrà effetto a partire dal 1° febbraio 2027 e non più dal prossimo febbraio 2025.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2140 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2024

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione

EUR-LEX

Dì la tua - Importazioni biologiche - elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti (terza modifica)

L'Ue importa prodotti biologici certificati da autorità e organismi di controllo le cui norme sono riconosciute equivalenti a quelle stabilite dall'abrogata normativa europea sui prodotti biologici. Tale riconoscimento scade il 31 dicembre 2024.

Non conformità: il decreto sul catalogo comune delle misure in G.U.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.206 del 3 settembre 2024 il decreto n. 323651 del 18 luglio 2024 “recante disposizioni per l’adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023.

Non conformità: il decreto sul catalogo comune delle misure.

Pubblichiamo il Decreto n. 323651 del 18 luglio 2024 “recante disposizioni per l’adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023”.