Data inizio
08 Feb 2018
News

Pubblichiamo la richiesta di chiarimento (Nota n. 72969 del 9 ottobre 2017) inviata dal Mipaaf alla Commissione UE relativa all’etichettatura dei prodotti biologici a marchio. Nello specifico, la domanda era rivolta a chiarire delle incongruenze nell’ambito della indicazione del numero di codice dell’Organismo di Controllo in etichetta di un prodotto già imballato, nel caso in cui il prodotto rechi il marchio privato di un distributore che affida l’attività di etichettatura ad un altro operatore.

Nella sua risposta, la Commissione fa riferimento all’art. 28 par. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007, che recita: “Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori (…) a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata; b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27. La Commissione indica poi che, il terzo capoverso dello stesso articolo stabilisce che “L’operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo”.

Nota n. 72969 del 9 ottobre 2017 e risposta Commissione UE

Fonte: Mipaaf