LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 19-04-1994 REGIONE TOSCANA Norme per l' agricoltura biologica. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31 del 28 aprile 1994 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, promuove la diffusione in agricoltura del metodo di produzione biologico e del metodo biodinamico che ne è parte; dispone, altresì , le misure di controllo sui prodotti biologici, in attuazione del Regolamento CEE 2092/ 91 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente ai prodotti di cui all' art. 1 del Regolamento CEE n. 2092/ 91 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico. ARTICOLO 3 Prodotto biologico 1. Sono prodotti biologici quelli contenuti nel rispetto delle norme di produzione disposte dagli articoli 6 e 7 del Regolamento CEE n. 2092/ 91. 2. Gli operatori biologici che intendono avvalersi della deroga prevista dall' art. 6, par. n. 2 del Regolamento CEE n. 2092/ 91 devono trasmettere alla Regione, Dipartimento agricoltura e foreste e alla Associazione esercitante il controllo, la relativa richiesta motivata. La Giunta regionale può negare la deroga con apposita deliberazione, sentita la Commissione regionale per le attività biologiche di cui al successivo articolo 7, entro 30 giorni dalla richiesta. La deliberazione regionale è tempestivamente comunicata alla Associazione interessata. TITOLO II SOGGETTI OPERATORI BIOLOGICI ARTICOLO 4 Operatore biologico 1. E' operatore biologico, ai sensi dell' art. 4 sub. 5 del Regolamento CEE n. 2092/ 91, la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa i prodotti di cui al precedente art. 2, per la loro commercializzazione. 2. Ai fini della presente legge: a) per produzione si intendono le operazioni volte alla produzione di prodotti agricoli nello stato in cui vengono normalmente prodotti nell' azienda agricola; b) per preparazione si intendono le operazioni di trasformazione, di conservazione, di condizionamento e di confezionamento dei prodotti agricoli provenienti da produzioni biologiche; c) per importazione si intendono le attività volte all' approvvigionamento di prodotti da paesi terzi in conformità all' art. 11 del Regolamento CEE n. 2092/ 91 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Gli operatori biologici che producono, preparano o importano ai fini della commercializzazione i prodotti di cui al precedente art. 2, notificano, ai sensi dell' art. 8, paragrafi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2092/ 91, la dichiarazione di esercizio di tale attività all' Associazione ai cui controlli si impegnano ad assoggettarsi. 4. Gli operatori biologici devono essere iscritti all' Albo regionale di cui al successivo articolo 5. ARTICOLO 5 Albo regionale degli operatori biologici 1. Presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste della Giunta regionale è istituito l' Albo regionale degli operatori biologici. 2. L' Albo è diviso in quattro sezioni: 1) Nella prima sezione sono iscritti gli operatori che svolgono l' attività produttiva biologica su tutte le superfici aziendali; 2) nella seconda sezione gli operatori che svolgono l' attività produttiva biologica solo su una o più unità di produzione i cui appezzamenti e i luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da qualsiasi altra unità che non produca conformemente alle norme di produzione di cui alla presente legge; 3) nella terza sezione gli operatori preparatori di prodotti biologici; 4) nella quarta sezione gli operatori importatori di prodotti biologici. 3. Possono richiedere l' iscrizione nell' Albo alla prima e seconda sezione gli operatori produttori che adottano modalità di produzione, in conformità alla presente legge, da almeno due anni prima della semina, per le colture erbacee, e da almeno tre anni per le colture arboree e perenni diverse dai prati. La Giunta regionale è autorizzata, per motivate ragioni e per casi specifici, a ridurre o prolungare i termini di cui sopra. 4. Possono essere iscritti all' Albo, rispettivamente nella terza o quarta sezione, gli operatori che preparano o importano per la commercializzazione i prodotti di cui al precedente art. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CEE n. 2092/ 91 e delle tecniche di trasformazione definite in apposito regolamento, emanato entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7. 5. La domanda di iscrizione nell' Albo può essere presentata in ogni tempo e deve essere accompagnata dalla certificazione rilasciata dall' Associazione che svolge il controllo, attestante il rispetto della normativa comunitaria e regionale da parte dell' operatore nonchè , per gli operatori produttori, la conclusione positiva della conversione su tutta la produzione o su alcune unità biologiche separate. 6. L' iscrizione all' Albo è determinata entro sessanta giorni dalla richiesta, con deliberazione della Giunta regionale. In caso di richiesta di documentazione integrativa il termine è sospeso ed inizia a decorrere nuovamente dal giorno in cui la documentazione perviene ai competenti uffici. 7. La cancellazione e la sospensione dall' Albo è determinata dalla Giunta regionale su segnalazione dell' Associazione cui è affidato il controllo sentita la Commissione di cui al successivo articolo 7. La relativa deliberazione è comunicata all' operatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 8. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione, di cancellazione o sospensione di cui al precedente comma è ammesso, da parte degli interessati, ricorso in opposizione alla Giunta regionale. Il ricorso è presentato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; la Giunta regionale decide sul ricorso entro 60 giorni dal ricevimento del medesimo. In caso di accoglimento del ricorso, con lo stesso atto la Giunta regionale dispone, con decorrenza immediata, l' integrazione dell' Albo, dandone comunicazione al soggetto interessato. ARTICOLO 6 Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici 1. Ai sensi e per gli effetti della LR 29 maggio 1980, n. 77 sono riconosciute le Associazioni regionali dei produttori biologici. 2. In aggiunta a quanto previsto dalla LR 29 maggio 1980, n. 77, per essere riconosciute le Associazioni devono: a) operare sul territorio regionale; b) avere soci il cui centro aziendale ricada nel territorio regionale; c) essere costituite da almeno 80 aziende che utilizzano il metodo di produzione biologica con un fatturato complessivo superiore a due miliardi di lire di produzione immessa sul mercato, aggiornabili annualmente sulla base degli indici ISTAT riferiti all' anno precedente; 3. I compiti delle Associazioni sono quelli volti a: a) stipulare contratti interprofessionali; b) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati; c) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore. 4. In particolare gli Statuti delle Associazioni devono prevedere: a) la definizione delle modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione degli operatori; b) l' impegno a tenere e a far consultare agli interessati l' elenco aggiornato degli operatori contenente i nomi e i relativi indirizzi; c) l' impegno ad esercitare la vigilanza nei confronti delle aziende associate; d) l' impegno ad eseguire i controlli di cui al successivo art. 8 con la partecipazione di rappresentanti dei consumatori; e) le modalità di applicazione della sospensione o della esclusione del socio dalla associazione nel caso in cui si accertino irregolarità . 5. Le Associazioni devono espressamente assumere: a) l' impegno a comunicare le informazioni e i dati acquisiti esclusivamente all' operatore biologico ed alla Regione; b) l' impegno a consentire alla Regione, a fini d' ispezione, il libero accesso ai loro uffici ed impianti; c) l' impegno a trasmettere alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, l' elenco degli operatori controllati, con una breve relazione; d) l' impegno ad eseguire, ai sensi dell' art. 8, comma 7, lettera b) i controlli in sostituzione di associazioni sospese o revocate. 6) Il responsabile dell' Associazione non deve: a) avere riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 640 e 640 bis del Codice Penale, ovvero condanne che importino l' interdizione dai pubblici uffici per la durata superiore a tre anni; b) essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 27- 12- 1956, n. 1423, come modificati dagli artt. 4 e 5 della L. 3- 8- 1988, n. 327, o essere soggetto alle disposizioni dell' art. 3 della L. 19- 3- 1990, n. 55, come modificato dalla L. 12- 7- 1991, n. 203; c) essere stato dichiarato fallito nè deve essere in corso procedure concorsuali. 7. Il requisito dell' idoneità morale di cui al precedente comma è comprovata a mezzo: a) del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi; b) dalla certificazione prevista dall' art. 10- sexies della L. 31- 5- 1965, n. 575, introdotto dall' art. 7 della L. 19- 3- 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dalla L. 12- 7- 1991, n. 203; c) dal certificato della Cancelleria del competente Tribunale dal quale risulti che il richiedente non è assoggettato ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al RD 16- 3- 1942, n. 267 di data non anteriore a tre mesi. 8. Il requisito dell' idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge. 9. Al fine di ottenere il riconoscimento le Associazioni devono presentare domanda alla Giunta regionale allegando copia dell' atto costitutivo e dello Statuto, nonchè ogni altro documento atto a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge. 10. Il riconoscimento è concesso, ovvero negato, dal Consiglio regionale, sentita la Commissione regionale per le attività biologiche, secondo le modalità e con i tempi previsti dalla LR 29 maggio 1980, n. 77. In caso di richiesta di documentazione integrativa il termine di 90 giorni di cui all' art. 3, 50 comma della legge regionale sopra citata è sospeso ed inizia a decorrere nuovamente dal giorno in cui la documentazione perviene ai competenti uffici. ARTICOLO 7 Commissione regionale per le attività biologiche in agricoltura 1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per le attività biologiche in agricoltura con i seguenti compiti: a) favorire lo sviluppo dell' agricoltura biologica; b) esprimere parere in ordine al riconoscimento delle Associazioni e sulle sanzioni a carico delle stesse e degli operatori; c) proporre alla Giunta regionale metodologie di controllo nei confronti delle Associazioni; d) esprimere parere in relazione alle richieste di deroghe; 2) la commissione è composta: a) dai tre coordinatori dei Dipartimenti Agricoltura e foreste, Attività produttive, industria, Commercio e Dipartimento Sicurezza sociale della Regione o loro delegati; b) da tre esperti designati d' intesa dalle Associazioni dei produttori biologici operanti sul territorio regionale; c) da un rappresentante designato dalle Associazioni dei consumatori; d) da un funzionario tecnico dell' ARSIA; e) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. 3. La Commissione resta in carica per cinque anni; è presieduta dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura e foreste. 4. La Commissione è validamente insediata con la presenza di almeno n. 5 membri. 5. La Commissione, per lo svolgimento delle proprie funzioni tecniche, si avvale dell' ARSIA; le funzioni di segreteria sono svolte dal Dipartimento agricoltura e foreste. TITOLO III CONTROLLI ED OBBLIGHI ARTICOLO 8 Controlli sulle attività 1. Le Associazioni dei produttori biologici di cui all' art. 6, esercitano il controllo sul rispetto delle disposizioni del Reg. CEE 2092/ 91 e successive modificazioni ed integrazioni e della presente legge, nei confronti dei produttori associati. 2. Sono, altresì , soggetti al controllo di cui al primo comma, anche gli operatori iscritti alla terza e alla quarta sezione dell' Albo regionale. 3. Ai fini dell' attività di controllo, le Associazioni devono: a) dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza di controllo regionale o extra - regionale; b) proporre un piano tipo di controllo contenente la descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l' Associazione si impegna ad imporre ai propri associati ed agli operatori controllati; c) indicare le risorse di personale qualificato e le attrezzature di carattere tecnico finalizzate all' attività di controllo; d) impegnarsi ad effettuare, per ogni produttore associato, due controlli in loco, completi, l' anno; per gli operatori iscritti alla terza e quarta sezione dell' Albo, almeno tre controlli in loco, completi, l' anno; e) prevedere la definizione degli oneri finanziari connessi all' esercizio del controllo, compresi quelli relativi alla stampa delle fascette ed il corrispettivo dovuto dagli operatori per i servizi prestati; f) prevedere forme di partecipazione di rappresentanti delle associazioni dei consumatori nell' esercizio dei controlli. 4. Qualora, nel corso di uno dei controlli, si sospetti l' utilizzazione di un prodotto non autorizzato e, comunque, almeno sul 10 per cento delle aziende controllate, l' Associazione provvede a prelevare e trasmettere campioni di prodotti ai laboratori chimici dei Servizi multizonali di prevenzione delle UUSSLL oppure in laboratori riconosciuti idonei dalla Giunta regionale previo parere della Commissione di cui all' art. 7, anche su richiesta delle Associazioni stesse. 5. I campioni per le analisi dei terreni e dei substrati vengono inviati al laboratorio di analisi chimico - fisica dei terreni dell' ARSIA ed ai laboratori convenzionati con l' ARSIA. 6. La Regione effettua annualmente attraverso l' ARSIA controlli a campione su una percentuale di operatori non inferiore al 10% degli operatori iscritti all' Albo. Le analisi sui prodotti sono effettuate dai laboratori chimici del Servizio multizonale di prevenzione dell' USL Area Pistoiese. I costi relativi sono a carico della Regione. 7. Nel caso in cui i controlli di cui al comma precedente diano risultati in contrasto con le disposizioni della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all' art. 7 della presente legge può : a) nel caso che il risultato sia imputabile esclusivamente all' operatore, disporre la sua sospensione o la cancellazione dall' Albo regionale, con effetto immediato della non etichettabilità della sua produzione e la revoca dei benefici previsti dalla legislazione vigente; b) nel caso che il risultato sia addebitabile anche a controlli inadeguati o omessi dall' Associazione titolare del controllo, fermo restando quanto previsto nella precedente lettera a), disporre anche la sospensione dell' Associazione medesima per un periodo non superiore a sei mesi o, nei casi più gravi, proporre al Consiglio regionale la revoca del riconoscimento. Durante il periodo di sospensione o in caso di revoca le attività sono svolte da altra Associazione individuata nello stesso provvedimento di sospensione o di revoca. Entro 30 giorni gli operatori interessati possono optare per una diversa Associazione dandone motivata comunicazione. 8. Le Associazioni dei produttori biologici inviano annualmente alla Regione una relazione sull' attività svolta dichiarando le specie e le quantità di produzioni controllate e rappresentate. 9. In regime di reciprocità , per comprovate esigenze, ed in assenza di difformità in relazione alle modalità del controllo, la Giunta regionale può autorizzare gli operatori biologici iscritti all' Albo di cui all' articolo 5 della presente legge ad essere controllati da un organismo di controllo riconosciuto da altra Regione. 10. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento provvederà ad emanare direttive tecniche sulle procedure e modalità dei controlli. 11. Le Associazioni dei produttori biologici ricevono le notifiche di cui al precedente art. 4, 3o comma ed assistono gli operatori nella predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l' iscrizione all' Albo regionale. ARTICOLO 9 Obblighi degli operatori 1. Gli operatori biologici, ai fini del controllo previsto dalla presente legge devono: a) conservare la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l' origine delle materie prime acquistate e l' eventuale cessione nonchè la documentazione atta a identificare i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute; b) tenere aggiornato il registro di carico e scarico delle fascette ricevute dalle Associazioni riconosciute; c) dimostrare all' Associazione indicata per i controllo la conformità alle norme della presente legge dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati di produzione extraregionale eventualmente reimpiegati. TITOLO IV ETICHETTATURA ARTICOLO 10 Rilascio etichette e fascette di controllo 1. Le Associazioni degli operatori biologici riconosciute provvedono al rilascio agli operatori controllati positivamente, di fascette numerate per la qualificazione dei prodotti biologici, recanti le seguenti indicazioni: a) denominazione dell' Associazione rilasciante responsabile del controllo; b) la dizione - << AGRICOLTURA BIOLOGICA - REGIME DI CONTROLLO CEE REGIONE TOSCANA >>. 2. Nel caso previsto dall' art. 8, 7o comma, l' Associazione provvede al ritiro delle fascette eventualmente già rilasciate all' operatore. ARTICOLO 11 Aiuti alla produzione biologica 1. Nei confronti dei produttori biologici si applicano i benefici previsti dagli specifici regolamenti comunitari. 2. Le Aziende che utilizzano il metodo di produzione biologico e le aziende di preparazione di prodotti biologici accedono alle agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti di sostegno alle attività agro - industriali, secondo i criteri individuati nei programmi regionali. ARTICOLO 12 Finanziamento per le attività di sostegno, ricerca, formazione 1. La Regione, con le modalità e secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia, finanzia le attività dimostrative, di ricerca, di formazione e assistenza tecnica che riguardano tecniche di produzione e preparazione di prodotti biologici. TITOLO V NORME FINANZIARIE E FINALI ARTICOLO 13 Finanziamento dei controlli 1. Alla copertura della spesa necessaria per l' effettuazione dei controlli di cui all' art. 8, comma 6, si provvede, per il 1994, con lo stanziamento iscritto al cap. 13133 del bilancio di previsione che viene istituito con la variazione di cui al comma successivo. 2. Al bilancio di previsione per l' anno 1994 è apportata per analogo importo la seguente variazione agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte << spesa >>: 1. Alla copertura della spesa necessaria per l' effettuazione dei controlli di cui all' art. 8, comma 6, si provvede, per il 1994, con lo stanziamento iscritto al cap. 13133 del bilancio di previsione che viene istituito con la variazione di cui al comma successivo. 2. Al bilancio di previsione per l' anno 1994 è apportata per analogo importo la seguente variazione agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte << spesa >>: In diminuzione cap. 13126 - Fondo pagamento concorso interessi attualizzati mutui contratti e forme assimilate attuazione programma regionale interventi agricoltura >> L. 100.000.000 OMISSIS 3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi all' anno 1994 si provvede con le relative leggi di bilancio. 1. Alla copertura della spesa necessaria per l' effettuazione dei controlli di cui all' art. 8, comma 6, si provvede, per il 1994, con lo stanziamento iscritto al cap. 13133 del bilancio di previsione che viene istituito con la variazione di cui al comma successivo. 2. Al bilancio di previsione per l' anno 1994 è apportata per analogo importo la seguente variazione agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte << spesa >>: OMISSIS Di nuova istituzione: cap. 13133 - << Controlli sulle attività biologiche di cui all' art. 8 della LR 31/ 1994 L. 100.000.000 3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi all' anno 1994 si provvede con le relative leggi di bilancio. 3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi all' anno 1994 si provvede con le relative leggi di bilancio. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana Firenze, 19 aprile 1994 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 15 marzo 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15 aprile 1994.