LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 13-12-1990 REGIONE MARCHE Norme per l' agricoltura biologica Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 150 del 20 dicembre 1990 Il Consiglio Regionale ha riapprovato nella seduta del 20- 11- 1990 con la maggioranza assoluta dei consiglieri ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione Il Commissario di Governo ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione promuove e favorisce l' imprenditorialità delle aziende agricole che praticano colture biologiche. 2. Si definisce agricoltura biologica il sistema di produzione che, nel rispetto delle norme di coltivazione internazionale IFOAM (Federazione Internazionale di Agricoltura Organica) di agricoltura biologica: a) esclude l' uso di fertilizzanti, pesticidi, regolatori di crescita e additivi zootecnici e chimici prodotti sinteticamente; b) riduce al minimo l' uso di energia fossile; c) mantiene una buona fertilità del terreno attraverso un adeguato tasso di sostanze organiche evitando metodi di eccessiva forzatura dei cicli biologici vegetali ed animali; d) manitiene un assetto ecologico del territorio ricco e diversificato nelle sue componenti biologiche, botabiche e zoologiche. 3. Le tecniche ammesse e vietate, ai fini della presente legge, sono descritte nell' allegata tabella A. 4. le aziende agricole, affinchè possano essere definite " biologiche" devono aver realizzato almeno 2 anni di poduzione (terzo raccolto) con i metodi sopra definiti su tutta la superficie relativa alle specifiche colture destinate alla conduzione " biologica", osservando la distanza minima di sicurezza di 25 m. lineari fra i singoli appezzamenti destinati alle colture biologiche e convenzionali e dimostrare, attraverso l' analisi dei terreni e dei prodotti prevista dai commi 3 e 4 dell' articolo 8, la loro conformità alle norme di coltivazione della presente legge. 5. Nel periodo di trasformazione, le aziende che avviano le pratiche di agricoltura biologica nel rispetto delle tecniche agricole descritte nell' allegata tabella A s' intentono anziende in conversione ai fini dell' iscrizione all' albo di cui all' articolo 7 e dell' accesso ai contributi di cui all' articolo 11. 6. L' azienda in conversione può essere definita biologica allorchè una appropriata analisi dei terreni e dei prodotti dimostri la loro sanità ai sensi dell' articolo 8. 7. Le aziende di cui al presente articolo debbono essere condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti dalla vigente normativa o comunque assistite da un espoerto agricolo abilitato all' esercizio della professione o da un consulente alla gestione aziendale di cui alla LR 20/ 85. ARTICOLO 3 Comitato tecnico 1. Per l' esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è istituito presso l' ente di sviluppo agricolo un comitato tecnico permanente nominato con decreto del presidente della giunta regionale presieduto dal dirigente del servizio regionale agricoltura e foreste o un suo delegato e composto da: a) il direttore dell' ESAM o suo delegato esperto del settore; b) il dirigente del servizio regionale sanità o suo delegato esperto del settore; c) il dirigente del servizio regionale tutela e risanamento ambientale o suo delegato esperto del settore; d) tre rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) due rappresentanti designati dalle associazioni dei produttori agricoli a livello regionale; f) due rappresentanti dell' associazione marchigiana per l' agricoltura biologica, di cui uno in rappresentanza dei prodotti biologici e uno in rappresentanza dei produttori in conversione; d) due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regional, espoerti del settore. 2. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario dell' ESAM della prima qualifica dirigenziale. 3. Il comitato resta in carica tre anni e deve essere convocato dal presidente entro trenta giorni dalla nomina. ARTICOLO 4 Compiti del comitato tecnico 1. Il comitato tecnico di cui all' articolo 3 provvede in particolare a: a) proporre l' aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla presente legge in base agli sviluppo ed evoluzioni tecnico - scientifiche e legislative del settore; b) vigilare sull' intera materia oggetto della presente legge; c) verificare annualmente svolta relazionando alla giunta regionale ed alla commissione consiliare competente; d) proporre alla giunta regionale variazioni o integrazioni sui programmi in via di attuazione; e) esprime il parere sull' iscrizione all' albo di cui all' articolo 7. 2. Il comitato è anche strumento tecnico - consultivo della giunta regionale in materia di disciplina di agricoltura biologica. ARTICOLO 5 Compiti dell' ESAM 1. L' ente di sviluppo agricolo provvede a: a) effettuare studi e indagini volti a evidenziare le conseguenze derivanti dall' applicazione delle tecniche agricole sull' ambiente; in particolare nelle aree a più intenso sfruttamento agricolo, al fine di analizzare gli effetti delle tecniche medesime sul suolo e sulle acque superficiali e di falda; b) effettuare sperimentazioni di tecniche di agricoltura biologica a basso consumo energetico e che non contemplino l' uso di prodotti chimisi di sintesi, in particolare nella fertilizzazione, nella lotta antiparassitaria e nel diserbo; c) procedere alla raccolta dei dati relativi alle tecniche agricole biologiche, sia in campo agronomico che zzotecnico; d) effettuare una analisi comparata dei soffati " costi e ricavi" delle produzioni agricole e biologiche, rapportandoli a produzioni simili ma con metodi agronomici convenzionali; e) informare gli agricoltori sui vantaggi derivanti ddall' uso di prodotti biologici anche attraverso l' organizzazione di convegni e seminari di studio, nonchè campagne specifiche presso gli organi di stampa radiotelevisivi; f) favorire l' inserimento delle tecniche di agricoltura biologica nei programmi di formazione professionale e di assistenza tecnica; g) collaborare, con gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, alla predisposizione di progetti aziendali di agricoltura biologica. 2. A tal fine l' ente di sviluppo agricolo predispone entro il 30 settembre programmi annuali di attività , da sottoporre all' approvazione della giunta regionale. ARTICOLO 6 Commercializzazione 1. I prodotti delle imprese aventi la qualifica di azienda biologica possono essere messi in commercio, purchè ottenuti nel rispetto delle norme di coltivazione biologica contenute nell' allegata tabella A, in confezioni sulla cui etichetta risultino in modo evidente, oltre la dicitura " proveniente dal coltivazione biologica", le indicazioni relative alla ditta produttrice, al suo numero d' iscrizione nell' albo di cui al comma 1 dell' articolo 7, alla data o periodo di produzione, alla data di confezionamento e alla data entro la quale è preferibile il consumo. 2. L' indicazione di prodotto proveniente da " agricoltura biologica" è apposta esclusivamente dal produttore che è tenuto a presentare alla Regione, presso i competenti uffici dell' ente di sviluppo agricolo, una dichiarazione dalla quale risultino: a) i prodotti ottenuti mediante coltivazione biologica; b) l' esercizio della vendita diretta al pubblico tramite altre strutture commerciali. 3. La dichiarazione non rispondente al vero comporta la decadenza per un triennio dal diritto di apporre analoga indicazione sui prodotti dell' azienda agricola. ARTICOLO 12 Promozione dei prodotti 1. La giunta regionale, al fine di valorizzare i prodotti provenienti dall' agricoltura biologica, provvede ad indire una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione nel rispetto dei criteri fissati nella regolamentazione CEE degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (87/ C302/ 06). La giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi alle associazioni dei produttori biologici operanti nelle Marche, per la partecipazione a mostre o altre manifestazioni. ARTICOLO 13 Risparmio energetico 1. Per le aziende che, nel quadro della pratica dell' agricoltura biologica, presentano un piano aziendale e interaziendale di risparmio energetivo o di produzione di energie alternative, la giunta regionale previo parere favorevole del comitato di cui all' articolo 3, concede contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ammissibile. 2. Le provvidenze previste dal comma 1 sono cumulabili con quelle previste dalla LR 7 novembre 1984, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza del 75% della spesa ammissibile. ARTICOLO 16 Norma finanziaria 1. Per l' attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, sono autorizzate, per l' anno 1990 le seguenti spese: a) contributi a soggetti di cui all' articolo 10 per attuazione di tecniche particolari di lotta biologica, lire 50 milioni; b) contributi alle aziende riconosciute aziende agricole biologiche, lire 700 milioni; c) spese per la campagna pubblicitaria di valorizzazione dei prodotti provenienti dall' agricoltura biologica e per contributi alle associazioni dei produttori biologici, lire 50 milioni; d) contributi alle aziende agricole per refazione di piani volti al risparmio energetico e produzione energie alternative, lire 200 milioni; per gli anni successivi l' entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 2. ALla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue: a) per l' onere di lire 1.000 milioni relativo all' anno 1990, mediante utilizzo, ai sensi del secondo comma dell' articolo 59 della LR 30 aprile 1980, n. 25, della quota di pari importo rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1989, sul fondo globale di cui al capitolo 5100204 del bilancio per l' anno 1989, partita 1 dell' elenco 6; b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte dell' assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo 8 della LR 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte: a) per l' anno 1990 a carico degli appositi capitoli che la giunta regionale e0 autorizzata ad istituire nel bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni ed i contriundicati stanziamenti di competenza e di cassa: 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte: a) per l' anno 1990 a carico degli appositi capitoli che la giunta regionale e0 autorizzata ad istituire nel bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni ed i contriundicati stanziamenti di competenza e di cassa: a1) " Contributi agli imprenditori agricoli a titolo principale, a coltivatori diretti ed alle cooperative agricole di gestione di terreni che usano tecniche biologiche per l' attuazione di sistemi di lorra biologica", lire 50 milioni; OMISSIS b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte: a) per l' anno 1990 a carico degli appositi capitoli che la giunta regionale e0 autorizzata ad istituire nel bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni ed i contriundicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS a2) " Contributi agli imprenditori agricole singole e associate riconosciute aziende biologiche per colture, arbai e bestiame", lire 700 milioni; OMISSIS b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte: a) per l' anno 1990 a carico degli appositi capitoli che la giunta regionale e0 autorizzata ad istituire nel bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni ed i contriundicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS a3) " Spese per campagna pubblicitaria di valorizzazione prodotti biologici nonchè contributi alle associazioni produttori biologici per partecipazione a mostre e manifestazioni", lire 500 milioni; OMISSIS b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte: a) per l' anno 1990 a carico degli appositi capitoli che la giunta regionale e0 autorizzata ad istituire nel bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni ed i contriundicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS a4) " Contributi alle aziende per piani di risparmio energetico e produzione di energie alternative", lire 200 milioni; b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 13 dicembre 1990 Profilo di visualizzazione