LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 27-07-1989 REGIONE LAZIO Norme per l' agricoltura biologica. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 22 del 10 agosto 1989 Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge; ARTICOLO 3 1. Ai fini dello sviluppo dell' agricoltura biologica ed ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, l' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio) predispone: a) il piano pluriennale regionale per lo sviluppo dell' agricoltura biologica da sottoporre all' approvazione del Consiglio regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale dell' 11 aprile 1986, n. 17; b) i programmi annuali di attività , riguardanti la sperimentazione la divulgazione delle tecniche biologiche, da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale. ARTICOLO 4 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 3 ed al successivo articolo 5 l' ERSAL istituisce apposita commissione del consiglio di amministrazione per lo sviluppo dell' agricoltura biologica che nel proporre al consiglio stesso i programmi annuali di promozione e sviluppo dell' attività di agricoltura biologica, dovrà prevedere iniziative di: a) informazione ai cittadini sui vantaggi derivanti dall' uso di prodotti biologici anche con campagne specifiche nelle scuole e presso gli organi di stampa e radiotelevisivi; b) informazione ed assistenza tecnica alle aziende in cui si pratica agricoltura biologica, secondo le linee previste dal piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale 12 dicembre 1978, n. 56, utilizzando anche propri centri di ricerca e di sperimentazione, o convenzionandosi con enti ed istituti universitari e medi superiori del settore agrario, o con aziende private; c) divulgazione e ricerca applicata per l' orientamento produttivo e di mercati delle tecniche agricole e biologiche; d) promozione dell' uso di prodotti provenienti da coltivazione biologica nelle mense gestite dagli enti pubblici e negli enti comunali di consumo. ARTICOLO 9 1. E' istituito un regime di aiuti, nelle forme e nelle misure specifiche nel presente articolo, per gli investimenti riguardanti: a) strutture edili, impianti, macchine e bestiame in aziende che si convertono dall' agricoltura tradizionale a quella biologica: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e mutuo integrativo decennale di miglioramento per il restante 50 per cento; b) strutture edili, impianti, macchine e bestiame in aziende riconosciute biologiche: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa riconisciuta ammissibile e mutuo integrativo decennale di miglioramento per il restante 70 per cento; c) il ripristino o la manutenzione straordinaria delle strutture tradizionali esistenti; gli impianti, le macchine ed il bestiame nelle aziende riconosciute biologiche o in conversione i cui terreni ricadono all' interno di parchi mazionali o regionali, di riserve naturali e nelle altre aree sensibili da punti di vista ambientale così come individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 361 del 21 maggio 1987 e successive modificazioni ed integrazioni: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed, a richiesta, mutuo integrativo decennale di miglioramento; d) strutture edili, impianti, macchine e bestiame in aziende associate in cooperative di conduzione che nelle zone montane e svantaggiate e nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale richiamate al precedente punto c) svolgono in modo complementare ed integrato attività di agricoltura biologica, attività forestali, di agriturismo e di difesa ambientale: gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nella misura massima dell' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; e) acquisto di mangimi, fertilizzanti, antiparassitari, materiali vari, tutti che rientrino nell' allegata tabella " A" e spesa per la consulenza tecnica specialistica: gli aiuti consitono nei contributi in conto interessi su prestiti annuali di conduzioni contratti ai sensi delle vigenti norme in materia; f) esecuzione di programmi di lotta biologica con priorità a quelli pluriennali ed interaziendali, in aziende riconosciute biologiche e/ o in convenzione: gli aiuti consistono in contributo a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e regolarmente documentata per acquisto e somministrazione dei prodotti rientranti nella tabella " A" aalegata e semprechè per la stessa spesa non sia stato concesso il credito di conduzione agevolato. I benefici di cui sopra sono concessi dalla Giunta regionale a favore di imprenditori agricoli singoli e/ o associati e di cooperative agricole nell' ambito di programmi annuali di finanziamento proposti dall' Assessorato all' Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca. Il contributo in conto interessi su mutui integrativi decennali di miglioramento, contratti con gli Istituti di credito abilitati all' esercizio del credito agrario di miglioramento, viene concesso in conformità con le vigenti norme statali in materia per quanto attiene alle misure dei tassi ed ai criteri di ammissibilità . 2. A favore delle comunità di accoglienza e di reinserimento sociale di portatori di handicap psico - fisici, minori, anziani e tossicodipendenti e delle cooperative tra detenuti od ex detenuti che non fanno uso di strumenti e misure coercitive, le quali hanno aziende agricole biologiche, od avvianoo programmi di conversione delle tecniche agricole tradizionali, possono essere concesso dalla Giunta regionale contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ammessa per strutture edili, impianti, macchine ed utensili, bestiame. 3. La Giunta regionale eroga contributi fino al 70 per cento l' acquisto di impianti e strutture a tutte le aziende che si riconvertono e trasformano solo prodotti agricoli biologici e che utilizzano le tecniche di trasformazione di cui all' allegato " C" ed i contenitori di cui all' allegato " D" e contributi del 50 per cento per l' acquisto di impianti e strutture delle aziende di trasformazione che, pur lavorando prodotti dell' agricoltura tradizionale, si riconvertono ed applicano i dispositivi della presente legge. 4 A favore di enti pubblici e di aziende private, con priorità per gli istituti universitari e medi superiori del settore agrario, che organizzano corsi teorico - pratici di agricoltura biologica, anche settoriali, possono essere concessi contributi, fino al 60 per cento delle spese giustificate, previa approvazione dei programmi di attività e previo controllo dello svolgimento e dell' efficacia dei corsi. 5. L' attività tecnico - amministrativa concessa all' attuazione del regime di aiuti finanziari prevista nel presente articolo è demandata alle strutture regionali competenti dell' Assessorato regionale all' Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca. Nelle more del piano regionale pluriennale di cui al precedente articolo 3, le modalità di presentazione e di istruttoria delle domande di contributo saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Profilo di visualizzazione