LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 16-03-1993 REGIONE BASILICATA Produzione biologica ed integrata di prodotti agricoli Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 12 del 22 marzo 1993 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalitā La Regione, nell' ambito di una politica tendente alla valorizzazione dei prodotti lucani, alla tutela dell' ambiente e alla difesa della salute dei consumatori, con la presente legge detta norme che disciplinano l' esercizio dell' agricoltura biologica e della produzione integrata nei settori di propria competenza. ARTICOLO 2 Agricoltura biologica L' esercizio dell' agricoltura biologica prevede l' adozione di tecniche agricole biologiche al fine di produrre, trasformare e commercializzare prodotti di origine vegetale ed animale. Le tecniche agricole biologiche si fondano essenzialmente su: a) divieto di impiego delle sostanze chimico - sintetiche; b) adozione di opportunitā rotazione colturali; c) riduzione al minimo delle lavorazioni del terreno; d) rispetto dell' etologia specifica di ogni singola specie o razza allevata. Le tecniche agricole biologiche ammesse e vietate ai fini della presente legge, nonchč i relativi prodotti, sono descritti negli allegati A, A1, A2. Per " prodotti biologici" si intendono: a) prodotti vegetali derivanti da coltivazioni nelle quali non si č fatto uso di concimi chimici e di fitofarmaci di sintesi, nč di qualsiasi tipo di fitoregolatore; b) prodotti derivanti da animali allevati con sistemi non intensivi e comunque senza il ricorso a sostanze chimiche o a mangimi che abbiano subito trattamenti chimici. ARTICOLO 8 Albo Aziende agricole biologiche, di trasformazione biologica e di Agricoltura integrata Presso il Dipartimento regionale Agricoltura e Foreste č tenuto l' albo regionale suddiviso nelle seguenti sezioni: a) aziende agricole biologiche; b) aziende di trasformazione biologiche; c) aziende in conversione all' agricoltura biologica; d) aziende agricole di produzioni integrate. L' Ufficio difesa e tutela delle produzioni curerā la regolare tenuta dell' albo. Profilo di visualizzazione