Per definire la nuova immagine, la Commissione Europea nel 2010 lanciò un concorso aperto a tutti gli studenti di arte e grafica dell’Unione Europea e, attraverso una successiva votazione on-line, ha coinvolto nella scelta migliaia di cittadini europei.
Il nuovo logo dell’UE per i prodotti biologici consente di rendere maggiormente riconoscibili tutti i prodotti biologici europei, migliorandone l’impatto comunicativo e rendendo evidenti le garanzie di qualità che il metodo biologico offre a tutti i consumatori europei.
Ecco alcune brevi indicazioni per imparare a leggere un’etichetta bio:
Per prodotti trasformati il riferimento “biologico” può essere riportato:
a) direttamente nella denominazione di vendita (nome del prodotto), purché gli alimenti
trasformati siano stati prodotti conformemente alla normativa e almeno il 95% in peso degli
ingredienti di origine agricola sia biologico;
b) per prodotti con meno del 95 % di componenti “bio”, l’indicazione dell’origine biologica è
consentita soltanto nell’elenco degli ingredienti. Deve essere comunque indicata la
percentuale totale di ingredienti biologici;
c) nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita,
purché:
- il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
- contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
- gli ingredienti biologici utilizzati nella preparazione devono essere separati nel tempo e
nello spazio dagli alimenti non biologici, non devono cioè essere contenuti insieme o
provenire da un ingrediente non biologico e non contengano additivi non autorizzati.
Se in etichetta è utilizzato il termine “biologico” o le relative abbreviazioni/derivazioni sopra citate,
deve comparire il numero di codice dell’organismo di controllo, il logo comunitario (per gli
alimenti preconfezionati, obbligatorio dal 1° luglio 2010) e deve essere riportata l’indicazione del
luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:
- Agricoltura UE quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione europea;
- Agricoltura non UE quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi terzi;
- Agricoltura UE/non UE quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella
Comunità e/o in un Paese terzo).
Per quanto concerne il “codice” identificativo dell’organismo che controlla il produttore ed il
prodotto, esso compare in etichetta sotto al logo comunitario, e deve essere costituito da una sigla
identificativa dello Stato membro, da un termine che rinvia al metodo di produzione biologico e da
un numero di riferimento stabilito dall’autorità competente.
Inoltre, in etichetta deve comparire il numero di codice dell’operatore, che ha prodotto o effettuato
la preparazione più recente del prodotto biologico, numero che viene attribuito allo stesso
dall’Organismo di Controllo.
Così in etichetta, sotto al logo comunitario, troveremo una stringa come questa:
Così in etichetta, sotto al logo comunitario, troveremo una stringa come questa:
Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F.
|
Operatore controllato n. |
IT BIO XXX
|
XXX |
Le indicazioni del luogo di origine delle materie prime agricole biologiche devono comparire nello
stesso campo visivo del logo e sotto al codice identificativo dell’organismo di controllo.
(A cura di Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari)