Per questa funzione, ogni Stato Membro ha designato determinate autorità pubbliche e/o organismi di controllo privati approvati che hanno il compito di eseguire le ispezioni. Tutti gli organismi e le autorità di controllo operano sotto la supervisione o in stretta collaborazione con le autorità centrali competenti degli Stati Membri.

Gli organismi di controllo privati devono avere caratteristiche specifiche:

  • Devono essere accreditati secondo i requisiti generali dell'UE per gli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti
  • Devono essere approvati e supervisionati dalle autorità competenti degli Stati Membri
  • Devono essere obiettivi di fronte alle argomentazioni degli operatori ispezionati.

Gli Stati membri attribuiscono un codice di identificazione a ciascun organismo e autorità di controllo della filiera biologica a cui hanno concesso l'autorizzazione ad operare sul proprio territorio. Tale codice figura sull'etichetta di ogni prodotto biologico. Il codice di identificazione è la prova che il prodotto che acquistate è stato ispezionato dall'organismo o dall'autorità di controllo interessata, che garantisce che esso è stato prodotto e trasformato secondo la regolamentazione dei prodotti biologici.

Quando su un prodotto viene apposto il logo dell'UE per i prodotti biologici, esso deve essere obbligatoriamente accompagnato dal codice di identificazione dell'organismo o dell'autorità di controllo cui è soggetto l'operatore che ha svolto l'operazione di produzione o di preparazione più recente (vedi sopra BOX sull’etichettatura).

Sui prodotti importati è obbligatorio riportare il codice di identificazione dell'organismo o dell'autorità di controllo solo se viene utilizzato il logo biologico UE. La Commissione europea è tenuta ad attribuire i codici di identificazione agli organismi e alle autorità di controllo che svolgono ispezioni al di fuori dell'UE.

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