L’autore del testo, responsabile accreditamenti ed SGQ del CCPB, fornisce un quadro di come sta evolvendo la situazione relativa alle importazioni di prodotti biologici sulla base dei Reg. (UE) 2018/848, 2021/2325 e 2024/1748.
Il Reg. UE 2018/848 è intervenuto a suo tempo anche sul quadro normativo di riferimento per l’attività di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi, declinando tre vie per tale attività e stabilendo la scadenza della cosiddetta equivalenza (ovvero l’importazione di prodotti ottenuti secondo norme di produzione e misure di controllo che offrono garanzie equivalenti a quelle dei regolamenti europei).
Le vie con le quali possono essere importati prodotti biologici le troviamo indicate all’articolo 45 del Reg. UE 2018/848, in sintesi:
- Prodotto conforme alle norme di produzione e soggetto a misure di controllo da parte di Autorità o organismi riconosciuti direttamente dalla Commissione ai sensi dell’art 46 del medesimo regolamento come competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei Paesi terzi. In altri termini, questo è il meccanismo che andrà a sostituire l’attuale possibilità di importare prodotti biologici equivalenti, ai sensi dell’art. 33.3 del Reg. CE 834/2007, possibilità che scadrà definitivamente il prossimo 31 dicembre 2024.
- Prodotto ottenuto in un Paese terzo riconosciuto direttamente dalla Commissione ai sensi dell’art 47 del medesimo regolamento, come avente un sistema di produzione che soddisfa obiettivi e principi uguali a quelli dell’Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità; tale riconoscimento avviene tramite la stipula di uno specifico accordo commerciale tra la Commissione ed il Paese terzo, ed il prodotto rispetta le norme contenute in detto accordo.
- Prodotto ottenuto in un Paese terzo riconosciuto ai sensi dell’art 48 del medesimo regolamento; in questo caso si tratta dei Paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza di cui all’art. 33.2, del Reg. CE 834/2007, ovvero di Paesi dotati di proprie norme di produzione e misure di controllo riconosciute equivalenti dalla Commissione. L’elenco di questi Paesi terzi si trova oggi nell’allegato I del Reg. UE 2021/2325 ed annovera storicamente Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Israele, India, Giappone, Repubblica di Corea, Nuova Zelanda, Tunisia e Stati Uniti. Tale riconoscimento termina il 31 dicembre 2026.
Con riferimento al primo punto, secondo la vecchia equivalenza ad oggi sono riconosciuti 63 Organismi (vedasi elenco in allegato II del Reg. UE 2021/2325) che dovranno essere approvati per la conformità entro il 31 dicembre 2024. In tal senso gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da una forte attività, sia a livello della Commissione, che degli Enti di accreditamento che degli Organismi di controllo, al fine di avviare l’iter di riconoscimento di questi ultimi e presentarsi quindi preparati ad affrontare il nuovo sistema di importazione di prodotti conformi entro la scadenza indicata. E’ datata 24 giugno la recente pubblicazione dell’elenco dei primi 16 Organismi riconosciuti (cfr. Reg. 2024/1748 disponibile qui LINK), che annovera 9 organismi situati extra-UE e 7 organismi europei e tra questi, unico italiano, anche CCPB. Va qui sicuramente riconosciuto anche l’impegno dell’ente unico di accreditamento ACCREDIA nell’ottenimento di questo importante risultato. Da segnalare che sono previsti almeno altri tre successivi regolamenti per completare il riconoscimento degli organismi che hanno presentato istanza, nell’ottica di completare il quadro entro fine anno e quindi di non generare ostacoli al flusso del commercio legato all’importazione dei prodotti biologici.
Con riferimento al secondo punto, ad oggi sono in essere tre accordi commerciali di questo tipo stipulati nell’ordine con Cile, Svizzera e Regno Unito, quest’ultimo in particolare legato anche alla Brexit. Il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato rispettivamente nel 2021 l’avvio dei negoziati per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti e nel 2022 per Colombia e Messico.
Con riferimento al terzo punto, si tratta di una soluzione temporanea per consentire tempo sufficiente alla stipula degli accordi commerciali di cui al secondo punto: tutti i Paesi terzi elencati hanno avviato le trattative al fine di concludere detti accordi entro la scadenza.
In estrema sintesi, dopo la scadenza del 31 dicembre 2026, delle tre vie indicate all’art. 45 percorribili oggi, rimarranno solo le prime due: quella che prevede il riconoscimento diretto di Autorità o di Organismi di controllo operanti nei vari Paesi terzi o quella alternativa alla precedente, ovvero la negoziazione di accordi commerciali con singoli Paesi terzi.
Da evidenziare che anche le categorie di prodotti per i quali può essere concesso il riconoscimento sono state adeguate alla nuova regolamentazione. Si tratta delle seguenti:
A: vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
B: animali e prodotti animali non trasformati;
C: alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
D: prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
E: mangimi;
F: vino;
G: altri prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti.
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Fonte: CCPB